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Guida NIS2

Registrazione sulla piattaforma ACN secondo l’art. 7

Ogni soggetto essenziale e importante si registra sulla piattaforma digitale dell’ACN, e lo fa ogni anno. Chi ha perso la finestra di inizio 2026 deve prepararsi per quella del 1° gennaio–28 febbraio 2027. Qui trova le scadenze, i dati richiesti e la procedura.

Aggiornato a: ottobre 2026 · Base normativa: D.Lgs. 138/2024 (Decreto NIS)

Chi deve registrarsi

L’obbligo riguarda tutti i soggetti che rientrano nell’ambito del decreto, essenziali e importanti (art. 7, comma 1, D.Lgs. 138/2024). Se non è certo di rientrarvi, chiarisca prima questo punto con la pagina su chi è soggetto. Si registra il soggetto, cioè la persona giuridica: un gruppo con tre società che rientrano nel decreto effettua tre registrazioni, anche se tutte condividono la stessa infrastruttura IT.

La registrazione non è un adempimento da fare una sola volta. Il decreto prevede un ciclo annuale, con una finestra per la registrazione e una per l’aggiornamento dei dati.

Il calendario annuale

PeriodoChe cosa succedeBase
1° gennaio – 28 febbraioRegistrazione o conferma sulla piattaforma ACNArt. 7, comma 1
Entro il 31 marzoL’ACN redige l’elenco dei soggetti essenziali e importanti e comunica l’inserimento tramite la piattaformaArt. 7, commi 2 e 3
15 aprile – 31 maggioAggiornamento annuale con ulteriori informazioniArt. 7, comma 4
Entro 14 giorniComunicazione di ogni modifica dei datiArt. 7, comma 7

Le finestre del 2025 e del 2026 sono chiuse. La prossima registrazione è possibile dal 1° gennaio al 28 febbraio 2027. Per alcuni fornitori di servizi digitali (DNS, registri TLD, cloud, data center, reti per la distribuzione dei contenuti, servizi gestiti e di sicurezza gestiti, mercati online, motori di ricerca e social network) la prima scadenza era anticipata al 17 gennaio 2025 (art. 42, comma 1, lett. a).

I dati da indicare

Nella registrazione l’art. 7, comma 1, chiede:

  • ragione sociale, indirizzo e recapiti aggiornati, compresi PEC, e-mail e telefono;
  • il punto di contatto designato, cioè la persona che gestisce i rapporti con l’ACN;
  • i settori, i sottosettori e le tipologie di soggetto secondo gli allegati I, II, III e IV.

Nella finestra di aggiornamento dal 15 aprile al 31 maggio si aggiungono (art. 7, comma 4): gli spazi di indirizzamento IP pubblici e i nomi di dominio, gli eventuali Stati membri in cui il soggetto presta servizi, le persone fisiche responsabili indicate all’art. 38, comma 5, cioè componenti degli organi di amministrazione e direttivi o rappresentanti legali, e il sostituto del punto di contatto.

Dal 1° gennaio 2026 vale anche l’obbligo di comunicare l’elenco delle attività e dei servizi (art. 30, comma 1, in combinato con l’art. 42, comma 2). Le modalità di elencazione e categorizzazione sono state definite dalla determinazione ACN n. 127437/2026, pubblicata il 13 aprile 2026.

La procedura passo dopo passo

1

Designare il punto di contatto

Scelga una persona affidabile, raggiungibile e con accesso alle informazioni necessarie. Designi fin da subito anche un sostituto, che dovrà comunque essere indicato nell’aggiornamento di primavera.

2

Accedere al portale ACN

Il punto di contatto accede al portale dei servizi ACN con SPID o CIE. Il collegamento con il soggetto avviene tramite codice IPA per le amministrazioni oppure tramite codice fiscale.

3

Compilare la dichiarazione

La dichiarazione si articola in quattro sezioni: contesto, caratterizzazione, tipologia di soggetto e autovalutazione. Tenga a portata di mano l’elenco delle attività e i dati dimensionali del gruppo.

4

Attendere la comunicazione

Entro il 31 marzo l’ACN comunica tramite la piattaforma se il soggetto è inserito nell’elenco e con quale qualifica. Da quella comunicazione decorrono i termini per notifiche e misure di base.

Importante: la data in cui riceve la comunicazione dell’ACN conta. Per i soggetti inseriti nell’elenco nel 2025 l’obbligo di notifica è scattato dopo nove mesi, cioè a gennaio 2026, e il termine di diciotto mesi per le misure di base scade in questo mese di ottobre 2026 (art. 42, comma 1, lett. c). Per i soggetti inseriti nel 2026 la notifica è obbligatoria dal 1° gennaio 2027, il referente CSIRT va designato entro la fine del 2026 e le misure di base vanno adottate entro luglio 2027 (determinazione ACN n. 127434/2026).

Che cosa rischia chi non si registra

La mancata registrazione o il mancato aggiornamento sono sanzionati dall’art. 38, comma 10: fino allo 0,1% del fatturato mondiale annuo per i soggetti essenziali e fino allo 0,07% per quelli importanti, fermi restando i minimi del comma 9 (comma 11). Ancora più pesante è il comma 13: in caso di mancata o tardiva registrazione l’autorità contesta tutte le violazioni dei commi 8 e 10 e applica la sanzione più grave aumentata fino al triplo.

In pratica, chi si accorge oggi di rientrare nel decreto senza essersi registrato non dovrebbe aspettare gennaio senza fare nulla. Usi i mesi che restano per documentare l’analisi di applicabilità, designare punto di contatto e sostituto, raccogliere IP pubblici e domini e avviare le misure di base. In caso di dubbi interpretativi conviene un confronto con un consulente legale. Il NIS2-Scoring verifica la registrazione nell’area “Registrazione e notifica degli incidenti”.

Domande frequenti

Quando posso registrarmi la prossima volta?

Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2027 sulla piattaforma digitale dell’ACN (art. 7, comma 1, D.Lgs. 138/2024).

Chi può fare la registrazione?

Il punto di contatto designato, che accede al portale ACN con SPID o CIE e collega il soggetto tramite codice fiscale o codice IPA.

Ogni anno devo registrarmi di nuovo?

Sì, il ciclo è annuale: registrazione dal 1° gennaio al 28 febbraio e aggiornamento dei dati dal 15 aprile al 31 maggio. Le modifiche vanno comunicate entro 14 giorni (art. 7, commi 1, 4 e 7).

Che cosa succede se non mi registro?

Oltre alla sanzione per la mancata registrazione, l’autorità contesta tutte le violazioni dei commi 8 e 10 dell’art. 38 e applica la più grave aumentata fino al triplo (art. 38, comma 13).